sabato 13 marzo 2010

Cartello Opec

Cartello Opec
L'OPEC: UN CARTELLO INTERNAZIONALE

L'OPEC è un esempio di cartello internazionale tra produttori.Un cartello è un accordo stipulato tra imprese, in modo da limitare la produzione, avvicinandosi all'equilibrio di monopolio (se lo si raggiunge si parlerà di cartello pieno),per far salire il prezzo di mercato e aumentare i profitti.
CONDIZIONI NECESSARIE
Solitamente i cartelli sono proibiti e sono state create apposite istituzioni come l'Antitrust o l'Autorità Garante, proprio per evitare che si vadano a creare accordi di questo tipo; infatti, con più ci si allontana dalla libera concorrenza e dalla situazione di Concorrenza Perfetta, con più ci si discosta anche da un'allocazione di equilibrio che sia Pareto Efficiente.Esistono comunque delle condizioni restrittive che impediscono in molti casi che un cartello sia stabile, ovvero rispettato da tutti i sottoscriventi.Innanzi tutto dovrebbe esserci un mercato con entrata bloccata, altrimenti, attratte da profitti positivi, altre imprese potrebbero decidere di iniziare l'attività in quel determinato settore.Naturalmente dovrà esistere anche un potere di mercato da parte delle imprese, dovrà quindi valere la condizione di imprese price-maker e, in generale, le condizioni di oligopolio.Un'altra condizione, non certo meno importante delle precedenti è che il cartello sia autosanzionante, ossia che non esistano incentivi che inducano un'impresa a violare il cartello per aumentare momentaneamente i propri profitti. Per scoraggiare il comportamento scorretto di alcune imprese facente parti del cartello potrebbe essere utile l'introduzione di sanzioni (magari superiori ai profitti che si otterrebbero dalla violazione)e rigidi controlli sul comportamento di ciascuna impresa.

Opec e il prezzo del petrolio

Opec e il prezzo del Petrolio
OPEC è l’acronimo di “Organization of the Petroleum Exporting Countries” - organizzazione dei paesi esportatori di petrolio -. E' stata fondata durante Conferenza di Baghdad nel Settembre del 1960, inizialmente ne facevano parte 5 Paesi (Iran, Iraq, Kuwait, Arabia Saudita e Venezuela), in seguito il loro numero è salito ad 11, con l'ingresso del Qatar (1961), dell'Indonesia (1962), della Libia (1962), degli Emirati Arabi Uniti (1967), dell'Algeria (1969) e della Nigeria (1971). Insieme coprono circa il 40% della produzione petrolifera mondiale e il 14% di quella di gas naturale. Nel loro sottosuolo, inoltre, è racchiuso quasi l'80% delle riserve di petrolio planetarie, un quarto lo detiene la sola Arabia Saudita.
I membri dell’Organizzazione dei Paesi Esportatori di petrolio, l’OPEC,vogliono fissare un prezzo del petrolio che sia ideale sia per i produttori che per i consumatori.
i membri dell’OPEC vorrebbero un prezzo “ragionevolmente buono”, circa 70 dollari al barile, dato che i commercianti di petrolio riescono ad avere un buon margine sull’economia e, allo stesso tempo, il prezzo del greggio non ha effetti devastanti e troppo pesanti sul mercato.
Secondo il ministro del petrolio dell’Arabia Saudita, Ali al-Naimi, l’attuale prezzo del petrolio è stabile e molto buono per tutti i consumatori e per i produttori. Effettivamente si potrebbe essere vicini ad un prezzo di equilibrio.

venerdì 12 marzo 2010

Imprenditore commerciale e Imprenditore agricolo

Imprenditore Commerciale


Per il Codice Civile il termine “commerciale” non indica l’appartenenza ad un particolare settore economico (quello del commercio), ma identifica un determinato “status giuridico”.
Ai sensi infatti dell’art. 2195 C.C., è imprenditore commerciale chi esercita:

1) attività industriali dirette alla produzione di beni e servizi (ad esempio un maglificio, un’emittente televisiva privata);

2) attività intermediarie nella circolazione dei beni (cioè le attività “commerciali” comunemente intese): - commercio in sede fissa (all’ingrosso o al dettaglio); - commercio su aree pubbliche (comunemente detto “ambulante”); - pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, ecc.);

3) attività di servizi: - attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;- attività bancarie o assicurative;- altre attività ausiliarie delle precedenti (ad esempio agenzie di mediazione, d’affari, di pubblicità, ecc.).
Rientrare in questo quadro giuridico produce una conseguenza molto importante: l’imprenditore commerciale - a differenza del piccolo imprenditore - è assoggettato al fallimento.


Imprenditore Agricolo


Per il Codice Civile (ai sensi dell’art. 2135 C.C., come modificato dal D. Lgs. 228/2001), è imprenditore agricolo chi esercita una o più delle seguenti attività:

- coltivazione del fondo;
- selvicoltura;
- allevamento di animali;
- attività connesse.
In particolare si intendono “connesse” le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che hanno ad oggetto:- prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali;- fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità.Esempi di attività connesse possono essere: produzione e vendita diretta di olio, vino, miele, funghi, formaggi, ecc.
Due casi particolari sono costituiti da:- attività agrituristica (quando cioè un imprenditore agricolo offre ai turisti, nei propri fondi, vitto e alloggio, utilizzando in prevalenza prodotti propri e organizzando talvolta attività ricreative o culturali): questa è considerata agricola se è secondaria rispetto all’attività principale e di carattere stagionale;- vendita di prodotti agricoli al di fuori del luogo di produzione: può essere effettuata solo dopo aver fatto una apposita comunicazione al Comune competente per territorio. Ciò non comporta necessariamente l’acquisizione della natura di imprenditore commerciale anziché agricolo: l’inquadramento nell’una o nell’altra figura sarà legato alla prevalenza del reddito commerciale o agricolo.

sabato 13 febbraio 2010

Giudice di Pace

Il giudice di pace è un cittadino chiamato a mediare e a comporre dispute minori, in ambito civile e penale, tra due o più parti. Al concetto corrispondono però significati diversi a seconda dell'ordinamento giuridico di riferimento.


Il cittadino può rivolgersi al Giudice di Pace competente per territorio nei seguenti casi: IN MATERIA CIVILE
CAUSE RELATIVE A BENI MOBILI DI VALORE NON SUPERIORE AD € 2.582,28, ossia quelle cause che riguardano beni materialmente trasferibili (merci, autoveicoli,....) oppure che si riferiscono al pagamento di una somma di denaro, o alla consegna di una certa cosa, ivi compresi i decreti ingiuntivi.
CAUSE RELATIVE AL RISARCIMENTO DEL DANNO PRODOTTO DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E NATANTI ENTRO IL VALORE DI € 15.493,71. Per esempio, se il cittadino ha avuto un incidente e la compagnia di assicurazione ritenuta responsabile non ha pagato i danni (relativi all`auto o alla persona), potrà chiedere al Giudice di Pace il risarcimento.
CAUSE PER APPOSIZIONI DI TERMINI, cioè quando i confini sono certi e riconosciuti, il Giudice di Pace emette una sentenza che obbliga a rendere evidente e riconoscibile il confine (ad esempio con la costruzione di muri e recinzioni).
CAUSE IN MATERIA DI IMMISSIONI DI FUMI, RUMORI... Per esempio se il fumo proveniente dalla canna fumaria della casa confinante o il suono di uno stereo sono eccessivi, se animali tenuti dal vicino disturbano esageratamente, si può chiedere al Giudice di Pace di far cessare il disturbo e contemporaneamente chiedere il risarcimento dei danni subiti.
CAUSE RELATIVE AL RISPETTO DELLE DISTANZE DA ALBERI E SIEPI, quando si ritiene che le stesse siano piantate ad una distanza minore di quella stabilita dalle leggi o dai regolamenti comunali.
CAUSE RELATIVE ALLA MISURA E MODALITA` D`USO DEI SERVIZI CONDOMINIALI, che hanno ad oggetto l`utilizzazione di un servizio comune tra i condomini, come ad esempio il servizio di riscaldamento, gli impianti comuni dell`acqua, gli sprechi di energia elettrica quando il contatore è comune, l`uso del cortile condominiale ecc...
OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ENTRO IL LIMITE DI € 15.493,71. Le sanzioni amministrative sono le cosiddette "multe" che si è tenuti a pagare quando, per esempio, si è violato il codice della strada (eccesso di velocità, sosta vietata...) o un regolamento comunale (apertura di un negozio...). Se si ritiene che l`agente di Polizia Municipale, i Carabinieri o la Polizia Stradale abbiano sbagliato, ci si può rivolgere al Giudice di Pace per chiedere l`annullamento della sanzione. Il Giudice di Pace esercita inoltre in sede non contenziosa - e quindi al di fuori di un procedimento giudiziario - una FUNZIONE CONCILIATIVA, senza alcun limite di valore e per tutte le materie, purchè non siano di competenza esclusiva di altri giudici (come, per esempio, in materia di lavoro e di diritto di famiglia, separazioni o divorzi). Questo tipo di conciliazione non pregiudica in alcun modo la possibilità di agire successivamente con un procedimento contenzioso.

Trattato di Mastricht

Trattato di Mastricht
(7 febbraio 1992). Sottoscritto in Olanda dai dodici stati membri della Comunità economica europea per l'istituzione dell'Unione europea che poggia su tre pilastri: l'unione economica e monetaria, da attuarsi in tre fasi entro il 1999, mediante la creazione di una moneta unica e di una Banca centrale europea; la politica estera e di difesa comune; la politica di cooperazione in materia di giustizia e di affari interni. Il trattato, che doveva essere ratificato da tutti i paesi secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, fu respinto da un referendum popolare in Danimarca, ma approvato negli altri paesi, sia pure con forti discussioni, soprattutto in Francia e in Irlanda; infine fu ratificato anche dalla Danimarca. Entrò in vigore il 1 novembre 1993, segnando un punto di arrivo del rilancio comunitario iniziato quasi un decennio prima. Con la conferenza intergovernativa di Torino, inaugurata il 29 marzo 1996, ebbe inizio la fase della revisione del trattato, che si concluse con il vertice di Amsterdam del 15-16 giugno 1997 da cui uscì un nuovo trattato dell'Unione, detto anche Maastricht 2.